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Trasmissioni radiotelevisive

LEGGE 20 marzo 2001, n. 66
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1.
1. Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 20 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cardinale, Ministro delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Fassino

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al Decreto-Legge 23 Gennaio 2001. N. 5

All'articolo 1:
al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è differito il termine di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000. n. 5 ";
al comma 2, secondo periodo, le parole: " di tale piano " sono sostituite dalle seguenti: " del predetto piano di assegnazione delle frequenze in tecnica analogica ";
dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
" 2-bis. La prosecuzione nell'esercizio da parte dei soggetti di cui al comma 2 è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti rèquisiti alla data del 30 settembre 2001;
se emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di persone o di capitali o di società cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola -con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;
se emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale,.. la natura giuridica di società di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;
se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro.
2-ter. I legali rappresentanti e gli amministratori dell'impresa non devono avere riportato condanne irrevocabili a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure q i prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. Ai fini delle verifiche di cui al comma 2-bis ed al presente comma, le emittenti interessate inoltrano al Ministero delle comunicazioni entro il 30 settembre 2001 le dichiarazioni e la documentazione necessarie, secondo modalità definite dallo stesso Ministero entro i130 giugno 2001.
2.quater. Le imprese di radiodiffusione sonora in ambito locale possono irradiare il segnale fino ad un massimo di quattro regioni al nord ovvero cinque regioni al centro e al sud, purché le stesse siano limitrofe e la popolazione complessivamente servita non superi i quindici milioni di abitanti. Le imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto superino i predetti limiti sono tenute ad adeguarsi ai limiti stessi entro sei mesi. In caso di inottemperanza, il Ministero delle comunicazioni dispone la sospensione dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento .

All'articolo 2: al comma 1, dopo la parola: " individuati " sono inserite le seguenti: " dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica e ";

dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicano i siti di cui al comma 1, sentiti i comuni competenti, ferme restando le competenze attribuite ai comuni medesimi in materia di urbanistica ed edilizia per quanto riguarda l'installazione degli impianti di telefonia mobile anche ai fini della tutela dell'ambiente, del paesaggio non che della tutela della salute ";
al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: " , fino all'esecuzione delle azioni di risanamento "

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
" ART. 2-bis (Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda). -
1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di :radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, da satellite e via cavo sono abilitati, di norma nel bacino di utenza o parte di esso, alla sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della società dell l'informazione in tecnica digitale. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definire intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi multimediali. Ai predetti consorzi e intese possono partecipare anche editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni televisive in tecnica digitale sono irradiate sui canali legittimamente eserciti, nonché sui canali eventualmente derivanti dalle acquisizioni di cui al comma 2.
Ciascun soggetto che sia titolare di più di una concessione televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e servizi diffusi in tecnica digitale, pari opportunità e comunque almeno il quaranta per cento della capacità trasmissiva del medesimo blocco di programmi e servizi a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, compresi quelli già operanti da satellite ovvero via cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.
L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.
2. Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri sono consentiti, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari televisivi in ambito locale o tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale, fermo restando quanto previsto dal penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1.
3. AI fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi radio- fonici digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione. sonora non che i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione sonora in ambito locale sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi. Le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta. giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.
4. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale su frequenze terrestri avviene secondo le modalità e in applicazione degli standard tecnici DAB (digital audio broadcasting) per la radiodiffusione sonora e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi e DVB (digital video broadcasting) per i programmi televisivi e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi.
5. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2006.
6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella predisposizione dei piani di assegnazione delle frequenze sonore e televisive in tecnica digitale adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le licenze o le autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale di cui all'articolo 1 sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento, adottato dall''Au torità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 giugno 2001, tenendo conto dei principi dei presente decreto, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione, con individuazione delle rispettive responsabilità, anche in relazione alla diffusione di dati, e previsione del regime della licenza individuale per i soggetti che prowedono alla diffusione;
previsione di norme atte a favorire la messa in comune delle strutture di trasmissione:
definizione dei compiti degli operatori, nell'osservanza dei principi di pluralismo dell'informazione, di trasparenza, di tutela della concorrenza e di non discriminazione;
previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai servizi multimediali veicolati, di almeno cinque programmi radiofonici o almeno tre programmi televisivi;
obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale ambito e identificazione dei programmi irradiati, fatta salva l'articolazione anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico;
previsione delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;
previsione del regime transitorio occorrente per la definitiva trasformazione delle trasmissioni dalla tecnica analogica alla tecnica digitale;
obbligo di destinare programmi alla diffusione radiotelevisiva in chiaro.
8. In ambito locale il Ministero delle comunicazioni rilascia licenze, sulla base di un apposito regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per trasmissioni audiovisive anche interattive su bande di frequenza terrestri attribuitte dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nelle altre bande destinate dalla pianificazione europea ai servizi MWS (multimedia wireless system). Le licenze di cui al presente comma possono riguardare anche la distribuzione dei segnali radiotelevisivi via cavo e da satellite alle unità abitative.
9. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, alla società concessionaria dello stesso servizio pubblico radiotelevisivo sono riservati un blocco di diffusione di programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco di diffusione di programmi televisivi in chiaro. I blocchi di programmi radiotelevisivi in chiaro contenenti i programmi della concessionaria pubblica devono essere distinti dai blocchi di programmi contenenti programmi degli altri operatori radiotelevisivi.
10. All'articolo 3, comma 11, della legge 311uglio 1997, n. 249, le parole: "il Ministero delle comunicazioni adotta" sono sostituite dalle seguenti: "l' Autorità adotta". Le autorizzazioni e le licenze di cui agli articoli 2, comma 13, e 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni.
11. Il Ministero delle comunicazioni pianifica, su base provinciale, nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze nonche delle norme urbanistiche. ambientali e sanitarie. con particolare riferimento alle norme di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche, le frequenze destinate alle trasmissioni di cui al comma 8, sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le province interessate, fermo restando l'obbligo, previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, di acquisire l'intesa con le regioni Valle d' Aosta e Friuli Venezia-Giulia e con le province auto- nome di Trento e di Bolzano. L' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta i provvedimenti necessari ad evitare il determinarsi di posizioni dominanti nell'utilizzo delle stesse frequenze, sulla base dei principi contenuti nella medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.
12. Le licenze di cui al comma 8 sono rilasciate dando priorità ai soggetti che intendono diffondere produzioni audiovisive di utilità sociale o utilizzare tecnologie trasmissive di tipo avanzato ovvero siano destinatari di finanziamenti da parte dell'Unione europea.
13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali.
14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Forum permanente per le comunicazioni istituito dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un apposito studio sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove tecnologie dell'informazione, finalizzato a definire una proposta alI' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la regolamentazione della radio- televisione multimediale.
15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle comunicazioni adotta un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno del settore ".

AVVERTENZA:
Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, è stato pubblicato nella! Gazzetta Ufficiale - serie generale n.13 del 24 gennaio 2001.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

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