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Antenne

Inquinamento elettromagnetico (telefonia cellulare)

In materia di installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare, in presenza di documentazione, consistente in una relazione clinica, attestante possibili relazioni tra manifestazioni morbose subite da una persona residente nello stabile e l'attivazione degli impianti, deve cautelarmente essere considerato prevalente l'interesse primario alla salute rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto, con conseguente sospensione del provvedimento con il quale vengono dichiarati urgenti i lavori e le opere concernenti l'installazione e l'attivazione dell'impianto. (Fattispecie in cui una stazione radio base per telefonia cellulare era stata installata sul terrazzo di uno stabile condominiale).

* Cons. Stato, sez. VI, ord. 25 marzo 1997, Soc. Omnitel c. Condominio di Corso Vittorio Emanuele II n. 184 in Roma e Codacons.
L'installazione di un ripetitore per telefonia cellulare su di un lastrico solare situato in un edificio condominiale non costituisce violazione dell'art. 1122 c.c., in quanto:
a) non sussiste alcun riscontro scientifico della pericolosità di tale impianto per la salute dei condomini;
b) la concessionaria del servizio di telefonia presenti all'autorità competente un progetto che attesti come l'impianto suddetto non arrechi danni alla statica dell'edificio.

* Trib. civ. Piacenza, 13 febbraio 1998, n. 51, Condominio di Via S. Francesco n. 8 in Piacenza c. Soc. Omnitel Pronto Italia e Cella. [99800841]
In materia di installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare, in presenza di documentazione, consistente in una relazione clinica, attestante possibili relazioni tra manifestazioni morbose subite da una persona residente nello stabile e l'attivazione degli impianti, deve cautelarmente essere considerato prevalente l'interesse primario alla salute rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto, con conseguente sospensione del provvedimento con il quale vengono dichiarati urgenti i lavori e le opere concernenti l'installazione e l'attivazione dell'impianto. (Fattispecie in cui una stazione radio base per telefonia cellulare era stata installata sul terrazzo di uno stabile condominiale).

* Tar Lazio, sez. I, ord. 18 dicembre 1996, n. 3806, Codacons e Condominio di Corso Vittorio Emanuele II n. 184 in Roma c. Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e Soc. Omnitel.

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Installazione

Il diritto all'installazione di antenne ed accessori - sia esso configurabile come diritto soggettivo autonomo che come facoltà compresa nel diritto primario all'informazione e diretta alla attuazione di questo (art. 21, Cost.) - limitato soltanto dal pari diritto di altro condomino, o di altro coabitante nello stabile, e dal divieto di menomare (in misura apprezzabile) il diritto di proprietà di colui che deve consentire l'installazione su parte del proprio immobile. Pertanto, qualora sul terrazzo di uno stabile condominiale sia installata (per volontà della maggioranza dei condomini) un'antenna televisiva centralizzata e un condomino (o un abitante dello stabile) intenda invece installare un'antenna autonoma, l'assemblea dei condomini può vietare tale seconda installazione solo se la stessa pregiudichi l'uso del terrazzo da parte degli altri condomini o arrechi comunque un qualsiasi altro pregiudizio apprezzabile e rilevante ad una delle parti comuni. Al di fuori di tali ipotesi, una delibera che vieti l'installazione deve essere considerata nulla, con la conseguenza che il condomino leso può fare accertare il proprio diritto all'installazione stessa, anche se abbia agito in giudizio oltre i termini previsti dall'art. 1137 cod. civ. o, essendo stato presente all'assemblea, senza esprimere voto favorevole alla delibera, non abbia manifestato espressamente la propria opposizione alla delibera stessa.

* Cass. civ., sez. II, 6 novembre 1985, n. 5399, Acinapura c. Cond. via Colli.
L'art. 1 della L. 6 maggio 1940, n. 554, con lo stabilire che i proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono op-porsi all'installazione nella loro proprietà di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili e degli appartamenti stessi, non impone una servitù, ma si limita all'attribuzione di un diritto, a favore degli abitanti dello stabile e degli appartamenti, all'installazione, e quindi anche alla manutenzione degli impianti, pure contro la volontà di altri abitanti. Tale diritto non ha contenuto reale, ma ha natura personale e il titolare di esso, in virtù della detta norma, può esercitarlo indipendentemente dalla qualità di condomino, per il solo fatto di abitare nello stabile e di essere o diventare utente radio-televisivo. Conseguentemente, quando il locatario di un appartamento, nell'installare un'antenna televisiva, arrechi danno al tetto comune dell'edificio, legittimato all'azione di risarcimento del danno proposta dal condominio é il solo locatario e non anche il locatore-proprietario dell'appartamento.

* Cass. civ., sez. II, 25 febbraio 1986, n. 1176, Cond. Pollaiuol. c. Parodi.
Gli artt. 1 e 3 L. 6 maggio 1940 n. 554, dettati con riguardo alla disciplina degli aerei esterni per audizioni radiofoniche, ma applicabile per analogia anche alle antenne televisive e l'art. 231 del d.p.r. 29marzo 1973 n. 156, stabilendo che i proprietari dell'edificio non possono opporsi alla installazione esterna di antenne da parte di abitanti dello stesso stabile per il funzionamento di apparecchi radiofonici o televisivi, attribuiscono al titolare dell'utenza il diritto all'installazione dell'antenna sulla terrazza dell'edificio, ferma restando la facoltà del proprietario al libero uso di questa secondo la sua destinazione ancorché comporti la rimozione od il diverso collocamento dell'antenna, che resta a carico del suo utente, all'uopo preavvertito. Ne deriva che il proprietario della terrazza che vi abbia eseguito dei lavori comportanti la rimozione dell'antenna non può essere condannato al ripristino nello stato preesistente, posto che spetta all'utente provvedere a sua causa e spese alla rimozione ed al diverso collocamento dell'antenna.

* Cass. civ., sez. Il, 24 marzo 1994, n. 2862.
Il diritto riconosciuto dall'art. 232, secondo comma, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 ad ogni occupante, proprietario od inquilino, di unità immobiliari di appoggiare antenne televisive sui muri e sulle coperture dei fabbricati, si configura come un diritto soggettivo perfetto ed assoluto di natura personale, avente la sua fonte nella primaria libertà, costituzionalmente garantita, all'informazione e, pertanto, va ritenuto, per sua natura, insuscettibile di valutazione pecuniaria, con la conseguenza che le azioni ad esso relative rientrano fra quelle da considerarsi di valore indeterminabile, riservate alla competenza per valore del tribunale, a norma dell'art. 9, secondo comma, c.p.c. * Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 1993, n. 1139, Carro L. c. Carro A.
In tema di compossesso, ricorre l'ipotesi dello spoglio quando l'atto compiuto dal compossessore (preteso spoliatore) abbia travalicato i limiti del compossesso (impedendo o rendendo più gravoso l'uso paritario della res agli altri compossessori), ovvero abbia comportato l'apprensione esclusiva del bene, con mutamento dell'originario compossesso in possesso esclusivo, ne consegue che, con riguardo all'utilizzazione del tetto di un immobile da parte di uno dei compossessori mediante l'installazione di un'antenna ricetrasmittente, la configurabilità di uno spoglio o di una turbativa del possesso nei confronti degli altri compossessori postula, necessariamente, l'accertamento di un impedimento ad un analogo uso del bene comune da parte di costoro, conseguente allo specifico comportamento in concreto tenuto dal primo utilizzatore. * Cass. civ., sez. II, 5 giugno 1998, n. 5517, Obbialero c. Esposito.
Il diritto di installare l'antenna televisiva comprende la facoltà di compiere tutte le attività necessarie per la messa in opera, ivi compreso il diritto di accedere temporaneamente attraverso la proprietà aliena, e tale imposizione del limite al diritto di proprietà è da riconoscersi a favore non solo di chi è titolare di un diritto di comproprietà o di altri diritti reali sullo stabile, ma anche di chiunque vi abiti a qualunque titolo. * Pret. civ. Salerno, ord. 24 ottobre 1990.
Il diritto di installazione di antenna non ha natura reale, ov-vero non si configura come una speciale limitazione del diritto di proprietà, inquadrabile in un'ipotesi di servitù coattiva, ma perso-nale, poiché la norma che lo contempla prescinde, nell'attribuirlo, dalla titolarità di un diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull'appartamento ed ha la propria origine in un rapporto obbliga-torio ex lege, onde lo stesso ha diretta rilevanza nei confronti del proprietario o del condominio e, come tale, è da ritenersi azionabile dinanzi al giudice ordinario. * Pret. civ. Salerno, ord. 24 ottobre 1990.
E' tutelabile ex art. 700 cod. proc. civ. il diritto dei condomini di un edificio di passare attraverso l'appartamento di un altro condomino al fine di poter installare un'antenna televisiva sul tetto dell'edificio, purché non ne risulti menomato, in modo apprezzabile, il diritto di proprietà di quest'ultimo.

* Pret. civ. Roma, ord. 16 dicembre 1989, Marras e altri c. Salata.
Il diritto di installare un'antenna TV spetta esclusivamente al condomino e all'inquilino dello stabile interessato all'installazione, ma non all'utente che non abita in tale stabile. Appare quindi manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 232 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui, in violazione dell'art. 21 Cost., non prevede la possibilità di installare antenne TV anche sui terrazzi degli stabili adiacenti a quello in cui abita l'utente ove questi non capti sufficientemente i segnali televisivi con l'antenna installata sul proprio stabile a causa della interclusione di quest'ultimo tra edifici più alti.

* Corte app. civ. Lecce, 8 febbraio 1994.
L'installazione su di un lastrico solare di proprietà di un condomino di un ripetitore per telefonia cellulare, con utilizzo delle cose comuni che consista esclusivamente nell'ancoraggio dell'impianto suddetto ai muri esterni, non configura alcuna violazione dell'art. 1102 cc. *Trib civ. Piacenza, 13 febbraio 1998, n. 51, Condominio di Via S. Francesco n. 8 in Piacenza c. Soc. Omnitel Pronto Italia e Cella.
L'inquilino di un immobile condominiale ha un diritto personale e non reale, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 6 agosto 1990, n. 233, di installare e mantenere qualsiasi tipo di antenna di ricezione televisiva sul terrazzo di copertura dello stabile (sia comune che di proprietà esclusiva di alcuni condomini) e di compiere tutte le attività necessarie alla sua messa in opera ed al suo funzionamento: tale diritto - tutelabile in via cautelare col ricorso ex art. 700 c.p.c. -compete, pertanto, in via autonoma ed immediata, anche al detentore qualificato (conduttore o comodatario) dell'alloggio.

* Trib. civ. Palermo, 13 maggio 1991.
L'art. 1 della L. 6 maggio 1940 n. 554 - che sancisce il diritto del condomino ad installare un'antenna sul terrazzo comune o di proprietà altrui - si applica anche all'esercizio di attività radiofonica in una unità immobiliare sita in un edificio condominiale. Ed infatti siffatta attività, anche se svolta da privati, non solo è espressione di esercizio di impresa tesa al lucro, ma è altresì strumento di esternazione del pensiero. Il solo limite è che la installazione non deve in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione né arrecare danni alla proprietà medesima od a terzi.

* Trib. civ. Latina, 16 novembre 1992.
Il diritto all'installazione di una antenna parabolica sul lastrico solare condominiale non va riferito al parametro dei diritti reali su cosa altrui, ma costituisce una facoltà compresa nell'amplissimo diritto primario alla libera manifestazione del pensiero ed è, pertanto, soggetto alla tutela prevista dall'art. 700 cod. proc. civ.

* Pret. civ. Manfredonia, 4 maggio 1989, n. 16, Agenzia Ippica c. Condominio Palazzo di Largo San Francesco nn. 21/42 di Manfredonia

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Manutenzione

Il difetto di manutenzione dell'antenna televisiva è suscettibile di creare pericolo nella statica dell'antenna medesima, pregiudicando la ricezione e compromettendo il diritto all'informazione televisiva per cui è legittima la richiesta di tutela in via d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., da parte del locatore che sia impedito alla manutenzione predetta dal conduttore.

* Pret. civ. Roma, sez. I, decr. 13 giugno 1983, Durante ed altri c. Gay e altro.
La ristrutturazione dell'antenna centralizzata televisiva già esistente, comportante lo smantellamento delle strutture preesistenti allo scopo di ampliare la gamma dei programmi da ricevere, non costituisce innovazione.

* Trib. civ. Genova, 18 giugno 1988, n. 1850.
Il passaggio di un radioamatore e del personale tecnico da questi incaricato attraverso l'abitazione di un condomino, al fine di eseguire dalle finestre di esso interventi di riparazione o manutenzione di cavi di collegamento ad una antenna installata sul tetto dell'edificio condominiale, con sacrificio della libertà di domicilio, non è consentito dagli artt. 397 e 232 comma 4, del D.P.R. 29marzo 1973, n. 156, interpretati in modo conforme alla Costituzione, quando gli interventi stessi siano possibili in altro modo, ancorché più costoso.

* Corte app. civ. Milano, 30 giugno 1995.

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Ponte radio

In materia di radiodiffusione, il reato di cui all'art. 195, secondo comma, D.P.R. n. 156/1973, che si riferisce soltanto all'installazione o all'esercizio senza concessione di un impianto, non è configurabile in relazione all'installazione di un semplice "ponte radio", che non può certamente considerarsi autonomo impianto di radiodiffusione, essendo un semplice "collegamento di telecomunicazione" per migliorare il segnale in un determinato bacino di utenza.

* Cass. pen., sez. III, 19 maggio 1997, n. 1653 (cc. 10 aprile 1997), Calcante.

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Ricetrasmittenti

Il dovere dei comproprietari o coabitanti di un fabbricato di non opporsi a che altro comproprietario o coabitante, in qualità di radioamatore munito della prescritta autorizzazione amministrativa, installi un'antenna ricetrasmittente su porzione di proprietà altrui o condominiale, nei limiti in cui ciò non si traduca in un'apprezzabile menomazione dei loro diritti o della loro possibilità di procedere ad analoga installazione, deve essere riconosciuto, anche in difetto di un'espressa regolamentazione delle antenne da radioamatore nella disciplina della legge 6 maggio 1940 n. 554 e del d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, dettata a proposito delle antenne per la ricezione radiotelevisiva, tenuto conto che tale dovere, anche per le antenne radiotelevisive, non si ricollega ad un diritto dell'installatore costituito dalla citata normativa, ma ad una sua facoltà compresa nel diritto primario alla libera manifestazione del proprio pensiero e ricezione del pensiero altrui, contemplato dall'art. 21 della Costituzione, e che, pertanto, un pari dovere ed una pari facoltà vanno riconosciuti anche nell'analogo caso delle antenne da radioamatore.

*Cass. civ., sez. II, 16 dicembre 1983, n. 7418, Rudelli c. Cerina.
Il titolare del diritto di installazione di un'antenna ricetrasmittente può legittimamente rinunciare a determinate modalità di esercizio di tale diritto. Per essere valida, la suddetta rinuncia deve essere manifestazione di una libera e cosciente determinazione della volontà di disporre del proprio diritto, nonché risultare da espressioni incontrovertibii rivelatrici di un intento chiaro in tal senso. (Fattispecie in ordine a clausole, contenute in un contratto di locazione, relative alle modalità di uso di un'antenna radioamatoriale installata sul tetto dell'immobile locato).

* Trib. civ. Milano, 15 dicembre 1997, Sfreddo e. Campeotto. [99800621] L'impedimento all'esercizio del diritto di installazione di antenna ricetrasmittente sul terrazzo condominiale (manifestatosi attraverso il rifiuto opposto da alcuni condomini di consentire ai tecnici di accedere alla terrazza per riparare l'antenna, nonché attraverso il rifiuto dell'amministratore di consegnare le chiavi della porta di accesso ditale terrazza) non legittima l'azione di reintegrazione, in quanto il predetto diritto non ha natura reale, ma personale, spettando a chiunque abiti nel condominio.

* Pret. civ. Roma, ord. 13 luglio 1987, Ciocca e Soc. Road Runner c. Condominio Via De Saint Bon, 49 di Roma. Con riguardo ad un edificio in condominio ancorché dotato di antenna televisiva centralizzata, né l'assemblea dei condomini, né il regolamento da questa approvato possono vietare l'installazione di singole antenne ricetrasmittenti sul tetto comune da parte dei condomini, in quanto in tal modo non vengono disciplinate le modalità di uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il diritto di ciascun condomino all'uso della copertura comune, incidendo sul diritto di proprietà dello stesso.

* Cass. civ., sez. II, 3 agosto 1990, n. 7825, Del Degan c. Cond. Malbor. Ud. Ai sensi dell'art. 1 lett. g), L. 28 dicembre 1993, n. 561, l'esercizio senza autorizzazione di impianto radioelettrico ricetrasmittente, previsto dall'art. 195 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, non costituisce più reato ed è soggetto soltanto al pagamento di una sanzione amministrativa.

*Cass. pen., sez. III, 5 aprile 1994, n. 3969 (ud. 16 maggio 1994), Cazzola.
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Sul balcone di un appartamento

E' da ritenersi lecita l'installazione sul balcone di un appartamento condominiale di una antenna televisiva trasmittente non diversa dalle comuni antenne riceventi, non potendo essere qualificati innovazioni gli atti di maggior utilizzazione della cosa comune che non importino alterazione o modificazione e non precludano agli altri condomini un uguale maggior uso.

* Trib. civ. Roma, 27 ottobre 1980, Cond. via Govoni 1 c. Aladino S.p.a. e altro.

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