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RISPARMIO ENERGETICO
 

Ristrutturazione edilizia e risparmio energetico

La detrazione del 36 o del 55% dipende dal risparmio energetico che

l’intervento consegue. Sempre applicabile l’Iva 10%

04/05/2007 - Hanno già superato quota 2000 gli utenti che si sono

registrati al sito internet dell’ENEA dedicato alla

compilazione e all'invio online della documentazione prevista dal Decreto

19 febbraio 2007 in attuazione dei commi 344,

345, 346 e 347 della Finanziaria 2007.

In considerazione dei numerosi quesiti posti dagli utenti sul regime

fiscale degli interventi, sembra utile chiarire la relazione

tra le agevolazioni per i lavori di riqualificazione energetica e il

regime Iva applicabile ad essi.

Ricordiamo innanzitutto che il comma 387, lettera a), della Finanziaria

proroga a tutto il 2007 la detrazione del 36%

dall’Irpef per le ristrutturazioni edilizie, mentre la lettera b) dello

stesso comma proroga al 31 dicembre del 2007 l’Iva

agevolata del 10%.

I commi da 344 a 349 della Finanziaria, invece, introducono la novità

della detrazione dall’Irpef del 55% delle spese

sostenute per interventi che conseguono un risparmio di energia.

Ne consegue – come conferma il call center dell’Agenzia delle Entrate –

che gli interventi di recupero edilizio per

manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo

e ristrutturazione edilizia godono dell’Iva

agevolata al 10% e possono essere detratti dall’Irpef nella misura del

36%; qualora tali interventi consentano di risparmiare

energia, la detrazione sale al 55%.

Ricapitoliamo gli interventi che usufruiscono delle detrazioni del 36% del

55%:

Detrazione del 36%

– manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi

categoria catastale, anche rurali e sulle loro

pertinenze;

– manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici

residenziali;

– restauro e risanamento conservativo;

– ristrutturazione (ad esempio quelle finalizzate al risparmio energetico,

alla sicurezza statica ed antisismica,

all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla cablatura degli

edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, alla

realizzazione di parcheggi pertinenziali);

– interventi di bonifica dall’amianto.

Approfondisci

Detrazione del 55%

a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U

degli elementi opachi costituenti l’involucro

edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie;

b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U

delle finestre comprensive degli infissi;

c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o

la produzione di acqua calda;

d) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli

interventi di cui alle lettere a), b) e c), comprensive della

redazione dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica.

L’elenco dettagliato degli interventi è contenuto nell’art. 3 del Decreto

19 febbraio 2007

Regime Iva

La proroga al 31 dicembre del 2007 dell’Iva agevolata del 10% (prevista

dalla lettera b) del comma 387 della Finanziaria) si

applica alle prestazioni relative agli interventi di recupero edilizio per

manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e

opere di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, realizzati

su fabbricati a prevalente destinazione abitativa

privata.

L’Iva agevolata transitoria del 10% non si applica:

- all'acquisto di beni, sia da parte del prestatore d’opera che del

committente;

- alle cessioni di beni forniti da un soggetto diverso da quello che

esegue i lavori;

- alle prestazioni di natura professionale quali, progettazione,

consulenza, eccetera;

- alle prestazioni di servizi resi in subappalto alla ditta che esegue i

lavori.

Si applica invece l’Iva ordinaria del 10% agli interventi di restauro e

risanamento conservativo e di ristrutturazione, con

esclusione, quindi, di manutenzioni ordinarie e straordinarie. Sono

incluse le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di

appalto o d’opera e alle cessioni di beni finiti, con esclusione delle

materie prime e dei semilavorati, destinati alla

realizzazione degli interventi stessi.

Detrazione 55% per riqualificazione energetica: al via la comunicazione

online

Attiva da oggi sul sito dell’Enea la procedura per fruire degli incentivi

30/04/2007 - È attiva da oggi 30 aprile sul sito internet dell’Enea,

l’applicazione web per la compilazione on-line e l’invio

telematico della documentazione per fruire della detrazione del 55% sui

lavori per la riqualificazione energetica degli

edifici, prevista dalla Finanziaria 2007.

È online già da alcune settimane, invece, l’area informativa che illustra

i commi della Finanziaria relativi al risparmio

energetico e i decreti attuativi, i soggetti che possono fruire degli

incentivi e gli interventi per i quali si può richiedere la

detrazione.

Ricordiamo gli interventi per i quali spetta la detrazione: la fornitura e

messa in opera di materiale coibente, la fornitura e

posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso, le

integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati esistenti, la

fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature e delle opere

idrauliche e murarie per la realizzazione di impianti solari

termici collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di

riscaldamento, la sostituzione di impianti di

climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.

Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al

generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla

rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui

dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di

emissione. Sono ammissibili ai fini delle detrazioni, le prestazioni

professionali necessarie alla realizzazione degli

interventi, comprensive della redazione dell’attestato di certificazione

energetica o di qualificazione energetica.

L’Enea ricorda che "per gli interventi relativi a strutture opache

orizzontali (coperture e pavimenti) deve ancora essere

pubblicato il decreto attuativo, dopo che probabilmente sarà modificata la

tab. 3 di cui al comma 345 della Finanziaria".

Fino a ieri la documentazione richiesta (copia dell'attestato di

certificazione o di qualificazione energetica e una scheda

informativa - necessaria per il monitoraggio dell'iniziativa e riportata

nell'allegato E al decreto) andava inviata all’Enea

tramite raccomandata; da oggi l’invio può avvenire anche attraverso la

procedura online, che rilascerà una ricevuta

informatica.

Ricordiamo che il decreto interministeriale che attua i commi da 344 a 349

della Finanziaria prevede che l’attestato di

certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa

relativa agli interventi realizzati siano trasmessi

all’Enea, entro 60 giorni dalla fine dei lavori.

L’Enea infine, ha precisato che nei casi di riqualificazione energetica,

al contrario delle ristrutturazioni edilizie, non è

necessario inviare domanda preventiva né altra documentazione all'Ufficio

delle Imposte di Pescara.

 

La Redazione - 22/05/2007
 
 
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