Ristrutturazione edilizia e risparmio energetico
La detrazione del 36 o del 55% dipende dal risparmio energetico che
l’intervento consegue. Sempre applicabile l’Iva 10%
04/05/2007 - Hanno già superato quota 2000 gli utenti che si sono
registrati al sito internet dell’ENEA dedicato alla
compilazione e all'invio online della documentazione prevista dal Decreto
19 febbraio 2007 in attuazione dei commi 344,
345, 346 e 347 della Finanziaria 2007.
In considerazione dei numerosi quesiti posti dagli utenti sul regime
fiscale degli interventi, sembra utile chiarire la relazione
tra le agevolazioni per i lavori di riqualificazione energetica e il
regime Iva applicabile ad essi.
Ricordiamo innanzitutto che il comma 387, lettera a), della Finanziaria
proroga a tutto il 2007 la detrazione del 36%
dall’Irpef per le ristrutturazioni edilizie, mentre la lettera b) dello
stesso comma proroga al 31 dicembre del 2007 l’Iva
agevolata del 10%.
I commi da 344 a 349 della Finanziaria, invece, introducono la novità
della detrazione dall’Irpef del 55% delle spese
sostenute per interventi che conseguono un risparmio di energia.
Ne consegue – come conferma il call center dell’Agenzia delle Entrate –
che gli interventi di recupero edilizio per
manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo
e ristrutturazione edilizia godono dell’Iva
agevolata al 10% e possono essere detratti dall’Irpef nella misura del
36%; qualora tali interventi consentano di risparmiare
energia, la detrazione sale al 55%.
Ricapitoliamo gli interventi che usufruiscono delle detrazioni del 36% del
55%:
Detrazione del 36%
– manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi
categoria catastale, anche rurali e sulle loro
pertinenze;
– manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici
residenziali;
– restauro e risanamento conservativo;
– ristrutturazione (ad esempio quelle finalizzate al risparmio energetico,
alla sicurezza statica ed antisismica,
all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla cablatura degli
edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, alla
realizzazione di parcheggi pertinenziali);
– interventi di bonifica dall’amianto.
Approfondisci
Detrazione del 55%
a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U
degli elementi opachi costituenti l’involucro
edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie;
b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U
delle finestre comprensive degli infissi;
c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o
la produzione di acqua calda;
d) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli
interventi di cui alle lettere a), b) e c), comprensive della
redazione dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica.
L’elenco dettagliato degli interventi è contenuto nell’art. 3 del Decreto
19 febbraio 2007
Regime Iva
La proroga al 31 dicembre del 2007 dell’Iva agevolata del 10% (prevista
dalla lettera b) del comma 387 della Finanziaria) si
applica alle prestazioni relative agli interventi di recupero edilizio per
manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e
opere di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, realizzati
su fabbricati a prevalente destinazione abitativa
privata.
L’Iva agevolata transitoria del 10% non si applica:
- all'acquisto di beni, sia da parte del prestatore d’opera che del
committente;
- alle cessioni di beni forniti da un soggetto diverso da quello che
esegue i lavori;
- alle prestazioni di natura professionale quali, progettazione,
consulenza, eccetera;
- alle prestazioni di servizi resi in subappalto alla ditta che esegue i
lavori.
Si applica invece l’Iva ordinaria del 10% agli interventi di restauro e
risanamento conservativo e di ristrutturazione, con
esclusione, quindi, di manutenzioni ordinarie e straordinarie. Sono
incluse le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di
appalto o d’opera e alle cessioni di beni finiti, con esclusione delle
materie prime e dei semilavorati, destinati alla
realizzazione degli interventi stessi.
Detrazione 55% per riqualificazione energetica: al via la comunicazione
online
Attiva da oggi sul sito dell’Enea la procedura per fruire degli incentivi
30/04/2007 - È attiva da oggi 30 aprile sul sito internet dell’Enea,
l’applicazione web per la compilazione on-line e l’invio
telematico della documentazione per fruire della detrazione del 55% sui
lavori per la riqualificazione energetica degli
edifici, prevista dalla Finanziaria 2007.
È online già da alcune settimane, invece, l’area informativa che illustra
i commi della Finanziaria relativi al risparmio
energetico e i decreti attuativi, i soggetti che possono fruire degli
incentivi e gli interventi per i quali si può richiedere la
detrazione.
Ricordiamo gli interventi per i quali spetta la detrazione: la fornitura e
messa in opera di materiale coibente, la fornitura e
posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso, le
integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati esistenti, la
fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature e delle opere
idrauliche e murarie per la realizzazione di impianti solari
termici collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di
riscaldamento, la sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.
Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al
generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla
rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui
dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di
emissione. Sono ammissibili ai fini delle detrazioni, le prestazioni
professionali necessarie alla realizzazione degli
interventi, comprensive della redazione dell’attestato di certificazione
energetica o di qualificazione energetica.
L’Enea ricorda che "per gli interventi relativi a strutture opache
orizzontali (coperture e pavimenti) deve ancora essere
pubblicato il decreto attuativo, dopo che probabilmente sarà modificata la
tab. 3 di cui al comma 345 della Finanziaria".
Fino a ieri la documentazione richiesta (copia dell'attestato di
certificazione o di qualificazione energetica e una scheda
informativa - necessaria per il monitoraggio dell'iniziativa e riportata
nell'allegato E al decreto) andava inviata all’Enea
tramite raccomandata; da oggi l’invio può avvenire anche attraverso la
procedura online, che rilascerà una ricevuta
informatica.
Ricordiamo che il decreto interministeriale che attua i commi da 344 a 349
della Finanziaria prevede che l’attestato di
certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa
relativa agli interventi realizzati siano trasmessi
all’Enea, entro 60 giorni dalla fine dei lavori.
L’Enea infine, ha precisato che nei casi di riqualificazione energetica,
al contrario delle ristrutturazioni edilizie, non è
necessario inviare domanda preventiva né altra documentazione all'Ufficio
delle Imposte di Pescara.