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DETRAZIONI per SPESE ENERGETICHE
 

DECRETO 19 febbraio 2007

“Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione

energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1,

comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante legge

finanziaria per il 2007 (di seguito: legge finanziaria 2007) e, in

particolare:

- il comma 344, in forza del quale e' riconosciuta una detrazione

dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese,

effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il

31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore

massimo della detrazione pari a 100.000 euro da ripartire in tre

quote annuali di pari importo;

- il comma 345, in forza del quale e' riconosciuta una detrazione

dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese,

effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il

31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore

massimo della detrazione pari a 60.000 euro da ripartire in tre quote

annuali di pari importo;

- il comma 346, in forza del quale spetta una detrazione

dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese,

effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il

31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore

massimo della detrazione pari a 60.000 euro da ripartire in tre quote

annuali di pari importo;

- il comma 347, in forza del quale spetta una detrazione

dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese,

effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il

31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore

massimo della detrazione pari a 30.000 euro da ripartire in tre quote

annuali di pari importo;

- il comma 348, in forza del quale le detrazioni di cui ai

commi 344, 345, 346 e 347 sono concesse con le modalita' di cui

all'art. 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive

modificazioni, e secondo le relative norme previste dal regolamento

attuativo di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio

1998, n. 41 e successive modificazioni, nonche' secondo le ulteriori

condizioni previste nel medesimo comma 348;

- il comma 349, il quale prevede che con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello

sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono

stabilite modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai

commi 344, 345, 346 e 347;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive

modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa

al rendimento energetico nell'edilizia;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la

stabilizzazione della finanza pubblica e, in particolare, l'art. 1

riguardante disposizioni tributarie concernenti interventi di

recupero del patrimonio edilizio;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41

e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stato

adottato il regolamento recante norme di attuazione e procedure di

controllo di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in

materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle

imposte sui redditi;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999,

n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle

finanze ed il relativo trasferimento di funzioni gia' attribuite al

Ministero delle finanze;

Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, e

successive modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto che la tabella 3 della legge finanziaria 2007, alle colonne

delle «strutture opache orizzontali» riporta erroneamente

un'inversione dei valori relativi alle trasmittanze delle «coperture»

e dei «pavimenti»;

Ritenuto che, in attesa della correzione del predetto errore, fosse

opportuno stabilire le modalita' di attuazione delle disposizioni di

cui ai commi 344, 345, limitatamente agli interventi sulle strutture

opache verticali e sulle finestre comprensive di infissi, nonche' di

cui ai commi 346 e 347 della legge finanziaria 2007

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di

cui ai commi seguenti.

2. Per interventi di riqualificazione energetica di edifici

esistenti di cui all'art. 1, comma 344, della legge finanziaria 2007,

si intendono gli interventi che conseguono un indice di prestazione

energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20

per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui

all'allegato C del presente decreto.

3. Per interventi sull'involucro di edifici esistenti di cui

all'art. 1, comma 345, della legge finanziaria 2007, si intendono gli

interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita'

immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali,

finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato,

verso l'esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i

requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m^2K, evidenziati

nella tabella di cui all'allegato D al presente decreto.

4. Per interventi di installazione di pannelli solari di cui

all'art. 1, comma 346, della legge finanziaria 2007, si intende

l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda

per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di

acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura,

istituti scolastici e universita'.

5. Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione

invernale di cui all'art. 1, comma 347, della legge finanziaria 2007,

si intendono gli interventi, di sostituzione, integrale o parziale,

di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di

caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di

distribuzione.

6. Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla

progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad

esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini

professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi

professionali dei geometri o dei periti industriali.

7. Si applicano, inoltre, le definizioni di cui al decreto

legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e

integrazioni.

Art. 2.

Soggetti ammessi alla detrazione

1. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, la

detrazione dall'imposta sul reddito spetta:

a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'art.

5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non

titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per la

esecuzione degli interventi di cui ai predetti commi sugli edifici

esistenti, su parti di edifici esistenti o su unita' immobiliari

esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o

detenuti;

b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le

spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto art. 1,

commi da 2 a 5, sugli edifici esistenti, su parti di edifici

esistenti o su unita' immobiliari esistenti di qualsiasi categoria

catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

2. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti

mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete

all'utilizzatore ed e' determinata in base al costo sostenuto dalla

societa' concedente.

3. Per i soggetti di cui al comma 1 la detrazione dall'imposta sul

reddito compete relativamente alle spese sostenute nel periodo

d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.

Art. 3.

Spese per le quali spetta la detrazione

1. La detrazione relativa alle spese per la realizzazione degli

interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, spetta per le spese

relative a:

a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza

termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio,

comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie, attraverso:

1) fornitura e messa in opera di materiale coibente per il

miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture

esistenti;

2) fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche

necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso

di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche

termiche delle strutture esistenti;

3) demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;

b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza

termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso:

1) miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture

esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra

comprensiva di infisso;

2) miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti

vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.

c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione

invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso:

1) fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature

termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonche' delle opere

idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte

di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche

in integrazione con impianti di riscaldamento;

2) smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione

invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di

tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed

elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la

sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione

invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli

interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al

generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di

distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi

controllo e regolazione nonche' sui sistemi di emissione.

d) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli

interventi di cui alle lettere a), b) e c), comprensive della

redazione dell'attestato di certificazione energetica, ovvero, di

qualificazione energetica.

Art. 4.

Adempimenti

1. I soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa

alle spese per gli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, sono

tenuti a:

a) acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti

la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei

successivi articoli 6, 7, 8 e 9. Tale asseverazione puo' essere

compresa nell'ambito di quella resa dal direttore lavori sulla

conformita' al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi

dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,

e successive modifiche e integrazioni;

b) acquisire e a trasmettere entro sessanta giorni dalla fine dei

lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008, all'ENEA ovvero,

per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno

solare, non oltre sessanta giorni dalla chiusura del periodo di

imposta in corso al 31 dicembre 2007, la documentazione di cui ai

successivi numeri 1 e 2, ottenendo ricevuta informatica, attraverso

il seguente sito internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile

2007; in alternativa la medesima documentazione puo' essere inviata,

entro i medesimi termini e a mezzo raccomandata con ricevuta

semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e

sviluppo sostenibile, via Anguillarese n. 301 - 00123 Santa Maria di

Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007

riqualificazione energetica.

1) copia dell'attestato di certificazione energetica, nei casi

di cui all'art. 5, comma 1, ovvero, copia dell'attestato di

qualificazione energetica per i casi di cui all'art. 5, comma 2,

contenente i dati elencati nello schema di cui all'allegato A al

presente decreto; l'attestato di certificazione energetica, ovvero di

qualificazione energetica, e' prodotto da un tecnico abilitato, che

puo' essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione di cui

alla lettera a).

2) la scheda informativa relativa agli interventi realizzati

contenente i dati elencati nello schema di cui all'allegato E al

presente decreto ai fini dell'attivita' di monitoraggio di cui

all'art. 11.

c) effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione

degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale

risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario

della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice

fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico e' effettuato.

Tale condizione e' richiesta per i soggetti di cui all'art. 2,

comma 1, lettera a);

d) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici

finanziari, la documentazione di cui alla lettera a), la ricevuta di

cui alla lettera b), nonche' le fatture o le ricevute fiscali

comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione

degli interventi e, limitatamente ai soggetti di cui all'art. 2,

comma 1, lettera a), la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del

bonifico postale, attraverso il quale e' stato effettuato il

pagamento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se le cessioni di beni e

le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti

all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese puo'

essere costituita da altra idonea documentazione. Nel caso in cui gli

interventi siano effettuati su parti comuni degli edifici di cui

all'art. 1117 del codice civile, va, altresi' conservata ed esibita

copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di

ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore,

va altresi' conservata ed esibita la dichiarazione del possessore di

consenso all'esecuzione dei lavori.

2. Nei casi in cui, per lo stesso edificio o unita' immobiliare,

sia effettuato piu' di un intervento fra quelli per i quali e'

possibile fruire della detrazione, la documentazione di cui al

comma 1, lettera a), puo' avere carattere unitario e fornire i dati e

le informazioni richieste in modo complessivo.

Art. 5.

Attestato di certificazione e di qualificazione energetica

1. L'attestato di certificazione energetica degli edifici e'

prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi,

utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle regioni e

dalle province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure

stabilite dai comuni con proprio regolamento antecedente alla data

dell'8 ottobre 2005.

2. In assenza delle procedure di cui al comma 1, in luogo

dell'attestato di certificazione energetica e' prodotto l'attestato

di qualificazione energetica predisposto successivamente alla

esecuzione degli interventi, conformemente allo schema riportato

all'allegato A al presente decreto ed asseverato da un tecnico

abilitato.

3 . Per gli interventi di cui all'art. 1, i calcoli per la

determinazione dell'indice di prestazione energetica sono condotti

conformemente a quanto previsto all'allegato I, del decreto

legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e

integrazioni .

4. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, per questo

ultimo limitatamente all'installazione di impianti aventi una potenza

nominale del focolare minore a 100 kW, per la determinazione

dell'indice di prestazione energetica ai fini dell'attestato di

qualificazione energetica, in alternativa al calcolo di cui al

comma 3, si puo' applicare la metodologia di cui all'allegato B al

presente decreto.

Art. 6.

Asseverazione degli interventi di riqualificazione energetica di

edifici esistenti

1. Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici

esistenti, di cui all'art. 1, comma 2, l'asseverazione, di cui

all'art. 4, comma 1, lettera a), specifica che l'indice di

prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta

inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati

nelle tabelle all'allegato C al presente decreto.

Art. 7.

Asseverazione degli interventi sull'involucro di edifici esistenti

1. Per gli interventi sull'involucro di edifici esistenti, di cui

all'art. 1, comma 3, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1,

lettera a), specifica il valore della trasmittanza originaria del

componente su cui si interviene e che, successivamente

all'intervento, le trasmittanze dei medesimi componenti sono

inferiori o uguali ai valori riportati nella tabella riportata

nell'allegato D al presente decreto.

2. Nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi

l'asseverazione, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), sul rispetto

degli specifici requisiti minimi, di cui al precedente comma 1, puo'

essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti

elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata

dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto

della normativa europea in materia di attestazione di conformita' del

prodotto.

Art. 8.

Asseverazione degli interventi di installazione di pannelli solari

1. Per gli interventi di installazione di pannelli solari, di cui

all'art. 1, comma 4, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1,

lettera a), specifica il rispetto dei seguenti requisiti:

a) che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti

per almeno cinque anni;

b) che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono

garantiti almeno due anni;

c) che i pannelli solari presentano una certificazione di

qualita' conforme alle norme UNI 12975 che e' stata rilasciata da un

laboratorio accreditato.

d) che l'installazione dell'impianto e' stata eseguita in

conformita' ai manuali di installazione dei principali componenti.

2. Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, in

alternativa a quanto disposto al comma 1, lettere a) e c), puo'

essere prodotta la certificazione di qualita' del vetro solare e

delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da

un laboratorio certificato, e l'attestato di partecipazione aduno

specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.

Art. 9.

Asseverazione degli interventi di sostituzione degli impianti di

climatizzazione invernale

1. Per gli interventi di sostituzione di impianti di

climatizzazione invernale, di cui all'art. 1, comma 5,

l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), specifica

che:

a) sono installati generatori di calore a condensazione con

rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica

utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, Dove log Pn e' il

logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo

generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400

kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;

b) sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica

(o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti

i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione

invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido

termovettore inferiori a 45 °C.

2. Per i soli interventi di sostituzione di impianti di

climatizzazione invernale, di cui all'art. 1, comma 5, con impianti

aventi potenza nominale del focolare maggiori od uguali a 100 kW,

oltre al rispetto di quanto riportato al comma 1, l'asseverazione di

cui all'art. 4, comma 1, lettera a), reca le seguenti ulteriori

specificazioni:

a) che e' stato adottato un bruciatore di tipo modulante;

b) che la regolazione climatica agisce direttamente sul

bruciatore;

c) che e' stata installata una pompa di tipo elettronico a giri

variabili.

3. Rientra nell'ambito degli interventi di cui all'art. 1, comma 5,

anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in

impianto di climatizzazione invernale centralizzato con

contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti

centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del

calore. E' escluso il passaggio da impianto di climatizzazione

invernale centralizzato per l'edificio o il complesso di edifici ad

impianti individuali autonomi.

4. Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore

a 100 kW, l'asseverazione di cui al comma 1 puo' essere sostituita da

una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e

delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il

rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei

singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in

materia di attestazione di conformita' del prodotto.

Art. 10.

Cumulabilita'

1. Le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con

altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge

nazionali per i medesimi interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a

5.

2. L'incentivo di cui al presente decreto e' compatibile con la

richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del

24 luglio 2004 del Ministro delle attivita' produttive di concerto

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con

specifici incentivi disposti da regioni, province e comuni.

Art. 11.

Monitoraggio e comunicazione dei risultati

1. Al fine di effettuare una valutazione del risparmio energetico

conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui

all'art. 1, commi da 2 a 5, l'ENEA elabora le informazioni contenute

nei documenti di cui all'art. 4, comma 1, lettera b, numeri 1 e 2, e

trasmette entro il 31 dicembre 2008 al Ministero dello sviluppo

economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni

e province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive

competenze territoriali, una relazione sui risultati degli

interventi.

Roma, 19 febbraio 2007

p. Il Ministro

dell'economia e delle finanze

Visco

Il Ministro

dello sviluppo economico

Bersani

 

 

La Redazione - 01/03/2007
 
 
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