1) CORTE DI CASSAZIONE: IL CONDOMINIO MINIMO È DISCIPLINATO DALLE STESSE REGOLE DEL CONDOMINIO TOUT COURT
La Corte di Cassazione (Sentenza n. 2046 a Sezioni Unite Civili del 31 gennaio 2006), nel definire una controversia relativa ad un dissidio fra i due proprietari di un condominio minimo, ha sancito che il RIMBORSO DELLE SPESE PER LA CONSERVAZIONE DELLE PARTI COMUNI è normato dall’art. 1134 del Codice Civile.
L’articolo in questione stabilisce che il condomino che abbia affrontato spese per le cose comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente la cui mancata erogazione procurerebbe danno.
Essendo, nel caso in oggetto, differibili gli interventi effettuati e senza aver
avuto l’autorizzazione dell’unico altro condomino, la Suprema Corte ha negato l’esigibilità del rimborso.
Con questa sentenza la Cassazione ha dunque chiarito che non va invece applicato l’art. 1110 del Codice Civile, relativo alla Comunione in generale. Secondo il quale il partecipante ha sì diritto al rimborso, ma solo se, con l’urgenza e la non prorogabilità dell’intervento, si dimostra la trascuranza degli altri partecipanti o dell’amministratore.
Le Sezioni Unite, nel ricondurre alla disciplina codicistica tipica dei condomini in generale la normativa relativa al condominio minimo, di fatto, hanno negato esista un particolare regime sul tema nel caso di condominio minimo. Più in generale, secondo alcuni, la Suprema Corte ha proprio “azzerato” l’istituto del Condominio minimo.
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2) CONSIGLIO DI STATO: IL SINGOLO CONDOMINO È AUTORIZZATO A REALIZZARE DELLE OPERE ANCHE IN CONTRASTO CON LA VOLONTÀ DEL CONDOMINIO
Il Consiglio di Stato (Sentenza n. 11 del 3 gennaio 2006) ha stabilito che il singolo condomino ha titolo, anche se il condominio non abbia dato o abbia proprio negato il consenso, a costruire un'opera muraria a servizio della propria abitazione e da realizzarsi lungo il muro perimetrale comune, purché non impedisca agli altri condomini l'uso della parete comune e non ne alteri la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità.
Il Consiglio di Stato ha indicato, a soluzione, l'art. 1102 del Codice Civile, relativo all'uso della cosa comune, secondo cui "ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti".
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3) CORTE DI CASSAZIONE: RENDERE PUBBLICO LO STATO DI MOROSITÀ DI UN CONDOMINO È DIFFAMAZIONE
La Corte di Cassazione (Sentenza n. 282 Quinta Sezione Penale del 23 novembre 2005) si è pronunciata accusando, in via definitiva, per diffamazione, un amministratore di condominio che aveva informato via lettera i condomini della morosità di uno di loro, definendolo un “anarcoide che intralcia e fomenta e mantiene comportamento scorretto''. Per ulteriori informazioni:
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La Redazione - 14/04/2006