Dal 2005 i condominii che hanno personale alle proprie dipendenze, oppure intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (amministratore co.co.co., senza partita IVA), dal 01.01.2005, devono fare i conti con un nuovo adempimento nei confronti dell’INPS. Come previsto dall’articolo 44 del DL 30 settembre 2003, n. 269, convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326, a partire dalle retribuzioni maturate nel mese di gennaio 2005, i sostituti d’imposta tenuti al rilascio del CUD, trasmetteranno mensilmente all’INPS, direttamente o tramite intermediario, i dati retributivi e le informazioni attualmente contenuti nei modelli CUD e 770/SA (dati previdenziali), entro l’ultimo giorno del mese successivo.
Il termine originariamente previsto per il 31.03.2005, per le denunce relative ai mesi di gennaio e febbraio 2005, con circolare INPS n. 152 del 22.11.2004 è stato spostato di un mese. Pertanto, la nuova scadenza da tenere d’occhio è quella del 30.04 (per i periodi gennaio, febbraio e marzo 2005), che slitta ulteriormente al 02.05 dal momento che il 30.04 cade di sabato.
E’ bene ricordare che l’adempimento è ovviamente esteso a coloro che si avvalgono di associati in partecipazione (associanti/imprese).
La Redazione - 07/01/2005